Lo Statuto

Statuto della Società Italiana di Etologia

ART. 1

È costituita nel rispetto dell’art. 36 e segg. del C.C. la Società Italiana di Etologia – associazione culturale e scientifica senza scopo di lucro – siglabile SIE. In ambito internazionale la ragione sociale dell’Associazione è tradotta in “Italian Society for the Study of Animal Behaviour“.

La SIE ha sede legale in Pisa presso l’Unità di Etologia del Dipartimento di Biologia, in Via Volta 6. L’Associazione potrà altresì costituire altre sedi operative su tutto il territorio Italiano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L’Associazione non persegue scopi di lucro ed il suo patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale perseguite; non procede, in nessun caso, alla divisione di utili tra i Soci, nemmeno in forma indiretta.

L’Associazione ha durata illimitata e nello svolgimento della propria attività si ispira ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci con la previsione dell’elettività delle cariche sociali aperta a tutti i Soci.

Più dettagliatamente gli scopi dell’Associazione sono:

  • diffondere le conoscenze scientifiche e promuovere le ricerche sul comportamento animale e sulle sue basi biologiche;
  • facilitare i contatti tra cultori di questi studi.

Per raggiungere i suddetti scopi l’Associazione potrà condurre in via esemplificativa e non vincolante le seguenti attività:

  • organizzazione di convegni, conferenze, workshop, seminari, lezioni e attività analoghe;
  • ricerca scientifica nell’ambito dell’etologia e delle basi biologiche del comportamento;
  • attività didattica, museologica e di divulgazione scientifica;
  • facilitazione di collaborazioni con esperti nazionali e internazionali.

ART. 3

La SIE, date le sue finalità scientifiche e di ricerca, è costituita da persone che si dedicano alla ricerca nel campo del comportamento animale e delle sue basi biologiche, come evidenziato dal loro curriculum vitae.

ART. 4

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e, nel suo seno, il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario, gli eventuali Revisori dei Conti.

ART. 5

L’Assemblea generale dei Soci è la riunione in forma collegiale dei Soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione. È costituita da tutti i Soci maggiorenni, che siano in regola con il pagamento della quota associativa; può essere Ordinaria e Straordinaria e si può svolgere anche in videoconferenza. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio purché entrambi in regola con il pagamento della quota associativa. Nessun Socio può ricevere più di due deleghe.

All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

La convocazione dell’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, avviene con pubblicazione affissa nella sede dell’Associazione e mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata e non, fax o telegramma da indirizzare, almeno trenta giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun Socio avente diritto di parteciparvi.

Entrambe le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Socio; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Socio, la presidenza dell’Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.

Il Presidente dell’Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Soci, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei Soci alla redazione del verbale assembleare.

L’Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei votanti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. L’Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e da chi lo ha redatto, è conservato agli atti dell’Associazione e ogni Socio può prenderne visione.

ART. 6

ASSEMBLEA ORDINARIA L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vicepresidente, con delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del Rendiconto Finanziario Consuntivo e del Bilancio Preventivo. Inoltre può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei Soci e la convocazione deve contenere obbligatoriamente l’Ordine del Giorno degli argomenti che si intende trattare.

L’Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

L’Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei Soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:

a) approvare il Rendiconto Finanziario Consuntivo e il Bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;

b) eleggere il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, a scrutinio segreto e con distinte votazioni;

c) ratificare la quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;

d) ricevere comunicazione dell’ammissione dei nuovi Soci e delle esclusioni/dimissioni deliberate dal Consiglio Direttivo;

e) deliberare in merito al diniego, da parte del Consiglio Direttivo, di domande di ammissione a Socio in caso di appello (ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto);

f) ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea Straordinaria.

ART. 7

ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L’Assemblea Straordinaria di prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno i 2/3 del totale dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale dei Soci aventi diritto di voto. L’Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno metà del totale più uno dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

L’Assemblea Straordinaria delibera su:

a) le modifiche da apportare allo Statuto;

b) le questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;

c) Lo scioglimento dell’Associazione.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, da due Consiglieri e dal Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni e comunque fino alla prima Assemblea utile convocata per il suo rinnovo. I suoi componenti possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi indipendentemente dalla carica ricoperta. Tutte le cariche sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, vaglia l’ammissione dei nuovi Soci secondo i disposti dell’art. 11, cura ogni attività dell’Associazione e predispone annualmente il rendiconto finanziario consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti il Presidente o il Vicepresidente e almeno la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 9

Il Presidente rappresenta l’Associazione e mantiene i contatti con associazioni scientifiche nazionali e internazionali affini, vigila sull’osservanza dello Statuto, convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritiene necessario e quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. In caso di impedimento è il Vicepresidente a svolgerne le funzioni e solo in caso di impedimento permanente al Vicepresidente corre l’obbligo di convocare immediatamente una nuova Assemblea per la nomina del nuovo Presidente ed in itinere comunicare agli organi preposti il suo potere di rappresentanza dell’Associazione allegando apposito verbale.

ART. 10

Il Segretario-Tesoriere è componente del Consiglio Direttivo. Tra i suoi compiti aggiuntivi vi sono quelli di redigere e conservare gli atti dell’Associazione, amministrare la cassa sociale, redigere e presentare annualmente all’Assemblea il Rendiconto Finanziario Consuntivo e il Bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo. Al termine del mandato trasferisce la documentazione con apposito verbale al successore. L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

ART. 11

Tutti i Soci hanno pari diritti e partecipano alla vita associativa; i Soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee. Non sono ammesse associazioni temporanee di Soci o altre forme temporanee di partecipazione alla vita associativa. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti in quanto le quote sociali non sono trasmissibili né per atto tra vivi né mortis-causa.

Ammissione Soci.

I nuovi Soci vengono accettati, previa loro domanda corredata dalla presentazione di due Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, tra persone che si dedicano alla ricerca nel campo del comportamento animale e delle sue basi biologiche. Le domande di ammissione vanno fatte pervenire al Segretario, unitamente ad un curriculum vitae che denoti l’esperienza di ricerca del candidato nell’ambito di interesse dell’Associazione. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Un eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo ad una richiesta di associarsi va motivato e il richiedente ha la facoltà di appellarsi all’Assemblea Ordinaria dell’Associazione. Il candidato sarà ammesso se almeno due terzi dei votanti presenti in Assemblea esprimeranno voto favorevole. La decisione dell’Assemblea Ordinaria è inappellabile.

Diritti e obblighi dei Soci.

I diritti e gli obblighi dei Soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

I Soci hanno diritto:

a) di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

b) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

c) di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione dei Soci stessi;

e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) a pagare la quota associativa;

c) a svolgere le attività preventivamente concordate;

d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Perdita dello status di Socio.

Il Socio che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l’adozione di eventuali sanzioni.

Ciascun Socio può recedere dall’Associazione, esserne escluso o radiato secondo le norme del presente Statuto. La qualifica di Socio si perde:

a) Per recesso, quando il Socio presenti formali dimissioni al Consiglio Direttivo, che delibera sulle stesse. Le dimissioni diventano definitive con lo scadere dell’anno in corso, purché siano presentate almeno tre mesi prima;

b) Per decadenza, quando il Socio non esplichi più l’attività per la quale è stato ammesso;

c) Per esclusione, quando il Socio sia moroso per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa, fermo restando l’addebito del versamento, oppure sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

d) Per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione dalla comunità scientifica;

e) Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo; tale delibera è insindacabile ed appellabile solo in sede giudiziaria.

La decadenza, l’esclusione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, previa convocazione e audizione del Socio. La delibera deve essere comunicata allo stesso Socio con lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata o non o forma equivalente.

Contro le decisioni di decadenza o esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la delibera del consiglio.

Il Socio escluso per morosità con provvedimento definitivo potrà essere riammesso nell’Associazione solo previo pagamento delle quote sociali di cui è debitore. L’esecuzione del provvedimento spetta al Consiglio Direttivo.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione e pertanto il Socio che venisse a cessare dalla qualifica di Socio non avrà diritto ad alcuna liquidazione per la quota posseduta né il decesso del Socio conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

ART. 12

L’Assemblea Straordinaria dei Soci può prevedere l’istituzione del collegio dei Revisori dei Conti che possono essere da uno a tre. Essi sono nominati dall’Assemblea tra i Soci e durano in carica tre anni. Essi possono essere rieletti e il loro compito è di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità e della rispondenza del Rendiconto Finanziario Consuntivo alla contabilità e alla realtà.

ART. 13

Nel caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale residuo di cassa, pagate tutte le spese, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci il 6-9-2024

Allegato con la lettera “A” del Verbale della suddetta Assemblea